Art. 57
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo VIII

Art. 57

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In vigore dal 14 apr 1961
Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità delle norme vigenti per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-57