Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo VIII
Art. 57
58 / 62In vigore dal 14 apr 1961
Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità delle norme vigenti per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-57