Art. 3
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 14 apr 1961
Il corso di studi dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica è triennale. L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici. Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma in educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88. L'istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-3