Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Veduta la domanda presentata in data 24 agosto 1960 n. 113/ CD del presidente del Centro di studi per l'educazione fisica, con sede in Bologna, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Bologna, ai sensi degli della citata legge n. 88; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 1959, n. 1222, col quale il Centro anzidetto è stato eretto in ente morale; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . È approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Bologna, di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a carico del Centro anzidetto e degli Enti con esso convenzionati.
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