Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 812;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche vengono aggiunti quelli di:
"Giacimenti minerari";
"Micropaleontologia".
Gli articoli 123, 124 e 125, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia e terapia fisica sono modificati come segue:
Art. 123. - La scuola ha la durata di tre anni il numero dei posti disponibili per ogni anno è il seguente:
1° anno 15 (quindici);
2° anno 20 (venti);
3° anno 20 (venti).
Art. 124. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
Insegnamenti fondamentali:
1° anno:
1) Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2) Radiobiologia;
3) Diagnostica radiologica (tecnica, anatomia e fisiologia);
2° anno:
1) Diagnostica radiologica (semeiotica e diagnostica) (biennale);
2) Radioterapia (raggi X, sostanze radioattive naturali e Isoterapia) (biennale);
3) Patologia da radiazioni e protezioni;
4) Terapia fisica;
3° anno:
1) Diagnostica radiologica (semeiotica e diagnostica) (biennale);
2) Radioterapia (raggi X, sostanze radioattive naturali ed Isoterapia) (biennale).
Insegnamento complementare:
1) legislazione e deontologia professionale radiologiche.
Gli insegnamenti saranno completati da esercitazioni pratiche e possono essere integrati da conferenze di argomenti di particolare interesse e novità, affidate anche a cultori della materia estranei al corpo insegnante della scuola.
Art. 125. - L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo anno, deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del primo anno e deve avere superato gli esami delle materie fondamentali del primo anno.
L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del secondo e deve avere superato gli esami delle materie fondamentali del secondo anno.
Art. 159, relativo alla scuola di specializzazione in oculistica, è modificato nel senso che l'insegnamento n. 3) del 2° anno e n. 1) del 3° anno viene denominato:
"Fisiopatologia e chimica oculistica".
Art. 168, relativo alla scuola di specializzazione in malattie del sangue è modificato nel senso che l'insegnamento n. 1) del 1° anno viene denominato: "Citologia normale e patologica del sangue e degli organi ematopoietici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 96. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1744#art-1