Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 17743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto tributario".
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Antropologia criminale".
Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in chimica è aggiunto, sia per l'indirizzo organico-biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, il seguente: "Radiochimica e Chimica nucleare".
Dopo l'art. 129, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica.
Scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica
Art. 130. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola, di specializzazione in igiene e sanità pubblica, con sede presso l'Istituto di igiene e batteriologia dell'Università.
Art. 131. - La durata del corso è di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è di dieci per anno di corso.
Art. 132. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° corso:
Igiene generale;
Demografia e statistica;
Etimologia delle malattie infettive e immunologia;
Chimica e fisica applicata;
Chimica e patologia delle malattie infettive, da eredità morbosa e da carenza;
2° corso:
Epidemiologia, e profilassi;
Etimologia delle malattie infettive ed immunologia;
Anatomia patologica delle malattie infettive;
Igiene alimentare;
Zoonosi e profilassi veterinaria delle malattie trasmissibili all'uomo;
Legislazione, ordinamento sanitario, uffici di igiene;
3° corso:
Igiene sociale;
Ingegneria sanitaria;
Igiene del lavoro scolastico;
Malattie infettive della scuola;
Igiene ospedaliera.
Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche e da internati obbligatori.
Art. 33. - Gli esami delle materie biennali si terranno alla fine del secondo corso,
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 98. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1535#art-1