Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 17743, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto tributario". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Antropologia criminale". Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in chimica è aggiunto, sia per l'indirizzo organico-biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, il seguente: "Radiochimica e Chimica nucleare". Dopo l'art. 129, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica. Scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica Art. 130. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola, di specializzazione in igiene e sanità pubblica, con sede presso l'Istituto di igiene e batteriologia dell'Università. Art. 131. - La durata del corso è di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è di dieci per anno di corso. Art. 132. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° corso: Igiene generale; Demografia e statistica; Etimologia delle malattie infettive e immunologia; Chimica e fisica applicata; Chimica e patologia delle malattie infettive, da eredità morbosa e da carenza; 2° corso: Epidemiologia, e profilassi; Etimologia delle malattie infettive ed immunologia; Anatomia patologica delle malattie infettive; Igiene alimentare; Zoonosi e profilassi veterinaria delle malattie trasmissibili all'uomo; Legislazione, ordinamento sanitario, uffici di igiene; 3° corso: Igiene sociale; Ingegneria sanitaria; Igiene del lavoro scolastico; Malattie infettive della scuola; Igiene ospedaliera. Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche e da internati obbligatori. Art. 33. - Gli esami delle materie biennali si terranno alla fine del secondo corso, Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 98. - VILLA
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