Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione: Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: "Diritto tributario"; "Organizzazione internazionale". Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "Letteratura anglo-americana". Art. 127. - All'elenco delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di "Anestesiologia". Dopo l'art. 171 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola in specializzazione di anestesiologia. Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 172. - La Scuola si propone di far perfezionare gli aspiranti allo studio ed alla pratica dell'anestesiologia. La Scuola è sotto la direzione del direttore dell'Istituto di patologia speciale chirurgica, ed è affidata per l'insegnamento delle materie specifiche e per la parte tecnica ad un docente di anestesiologia, capo del servizio di anestesiologia dell'istituto, e disporrà dei reparti clinici, dei laboratori e delle attrezzature dell'Istituto stesso, ed eventualmente potrà utilizzare i reparti clinici e le attrezzature di altri istituti. Art. 173. - Alla Scuola potranno essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito la laurea da non oltre quattro anni e che, dopo la laurea, abbiano svolto un internato di almeno un anno in un reparto medico o chirurgico. La selezione degli aspiranti ai fini dell'ammissione sarà fatta dal direttore della Scuola, che provvederà alla loro valutazione in base ai titoli di studio ed eventualmente, per mezzo di esami. Le decisioni al riguardo adottate dalla Direzione saranno approvate dal Consiglio di Facoltà. Non saranno concesse abbreviazioni di corso, fatta eccezione per gli assistenti in carica presso gli Istituti di chirurgia della Facoltà. Art. 174. - La durata della Scuola è di due anni. Il numero massimo degli iscritti sarà di dieci per anno di corso. Gli iscritti saranno tenuti a prestare regolare e continuato servizio di internato presso l'Istituto per tutta la, durata dei corsi. Art. 175. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Fondamenti di anatomia d'interesse anestesiologico; 2) Fondamenti di fisiologia applicata all'anestesiologia; 3) Chimica e farmacologia degli anestetici e delle sostanze coadiuvanti; 4) Anestesiologia, parte generale; 5) Rianimazione. 2° anno: 1) Anestesiologia, parte speciale. Tali insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche di tecnica anestesiologica e di rianimazione. Art. 176. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno superare un esame unico sulle materie di insegnamento. Al termine del secondo corso gli allievi, dovranno inoltre superare un esame di diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta su argomento attinente all'anestesiologia, proposta dal direttore della Scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 100. - VILLA
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