Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta, la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "Teoria generale del diritto".
Art. 22. - L'insegnamento complementare del corso di laurea in lettere "Sanscrito" è soppresso e sostituito con quello di "Indologia".
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di "Storia del cristianesimo" e "Storia della scienza".
Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Storia della grammatica e della lingua italiana".
Art. 92. - Alle discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista, e aggiunta, quella di "Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio".
Dopo l'art. 191, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio.
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
Art. 192. - È istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia una scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio.
Il corso degli studi ha la durata di due anni.
Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero massimo degli iscritti sarà di cinquanta nei due corsi.
Art. 193. - La direzione della scuola è affidata al direttore della Clinica medica generale dell'Università di Torino.
All'insegnamento sono chiamati a collaborare docenti della locale Facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 194. - Il programma di insegnamento si svolge in due anni di corso e comprende le seguenti materie:
1° Anno:
1) Anatomia normale;
2) Anatomia, patologica;
3) Biochimica;
4) Fisiologia;
5) Farmacologia;
6) Alimentazione e dietetica;
7) Semeiologia clinico-funzionale;
8) Clinica medica (biennale);
9) Patologia medica (biennale);
2° Anno:
1) Clinica medica;
2) Patologia medica;
3) Clinica pediatrica;
4) Tecniche endoscopiche e bioptiche;
5) Radiodiagnostica e radioterapia;
6) Coprologia e parassitologia;
7) Terapia medica;
8) Terapia chirurgica.
I corsi sono integrati da conferenze su argomenti di particolare interesse specialistico e da esercitazioni pratiche, con internati obbligatori negli istituti di clinica, medica generale e di patologia speciale medica.
Art. 195. - Alla fine di ciascun anno di corso lo specializzando, che abbia ottenuto le firme di frequenza, deve sostenere un esame complessivo sulle materie di insegnamento, e, al termine dei due anni, deve superare un esame di diploma, con presentazione e discussione di una tesi scritta, per conseguire il titolo di specialista in malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 102. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1409#art-1