Art. 1

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In vigore dal 24 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione. Vista la legge 14 luglio 19059, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 711 Visti l'accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli "scarichini e trasbordatori viaggianti" dipendenti dall'impresa S.A.G.A.D. esercente servizi in appalto presso le stazioni FF. SS. di Milano Centrale e Milano Smistamento; l'accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli "scarichini e trasbordatori viaggianti" dipendenti dall'impresa S.A.I.L.I.D. esercente servizi in appalto presso la stazione FF. SS. di La Spezia Centrale; l'accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli "scarichini e trasbordatori viaggianti dipendenti dall'impresa S.A.I.L.I.D. esercente servizi in appalto presso la stazione FF. SS. di Pisa Centrale; l'accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli "scarichini e trasbordatori viaggianti" dipendenti dalla impresa S.A.I.L.I.D. esercente servizi in appalto presso le stazioni FF. SS. di Roma. Termini e Roma Ostiense; l'accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli "scarichini e trasbordatori viaggianti" dipendenti dalla impresa S.A.G.A.D. esercente servizi in appalto presso la stazione FF. SS. di Roma Smistamento; l'accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli "scarichini e trasbordatori viaggianti" dipendenti dall'impresa Aimone Cesari esercente servizi in appalto presso la stazione FF. SS. di Napoli Centrale; l'accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli "scarichin trasbordatori viaggianti" dipendenti dall'impresa S.A.I.L.I.D. esercente servizi in appalto presso la stazione FF. SS. di Sapri; l'accordo 16 giugno 1959 che regola il lavoro degli "scarichini e trasbordatori viaggianti" dipendenti dall'impresa Cesari Aimone esercente servizi in appalto presso la stazione FF. SS. di Messina Centrale; l'accordo 28 luglio 1959 che regola il lavoro degli "scarichini e trasbordatori viaggianti" dipendenti dall'impresa Aimone Oesari esercente servizi in appalto presso la stazione FF. SS. di Torino Smistamento; l'accordo 2 ottobre 1959 che regola il lavoro degli "scarichini e trasbordatori viaggianti" dipendenti dall'impresa Ottorino Biagi esercente servizi in appalto presso la stazione FF. SS. di Livorno Centrale; stipulati tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari, con la partecipazione delle rispettive imprese sopraindicate, e il Sindacato Ferrovieri italiani, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico; ai quali hanno aderito, in data 19 febbraio 1960, la. Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico; ed, in data 29 febbraio 1960, l'Unione italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico e l'Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli FF. SS. e Secondarie; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 84 del 20 maggio 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi indicati nel preambolo, relativi agli scarichini e trasbordatori viaggianti dipendenti dall'impresa S.A.G.A.D., esercente servizi in appalto presso le stazioni FF. SS. di Milano Centrale, Milano Smistamento, Roma Smistamento; dalla impresa S.A.I.L.I.D., esercente servizi in appalto presso le stazioni FF. SS. di La Spezia Centrale, Pisa Centrale, Roma Termini, Roma Ostiense, Sapri; dall'impresa Aimone Cesari, esercente servizi in appalto presso le stazioni FF. SS. di Napoli Centrale, Messina Centrale, Torino Smistamento; dall'impresa Ottorino Biagi, esercente servizi in appalto presso la starone FF. SS. di Livorno Centrale; integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 1958 per gli operai addetti a servizi in appalto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dagli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese citate del primo comma, esercenti servizi in appalto presso stazioni delle Ferrovie dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 118. - VILLA
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