Art. 23
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale

Art. 23

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In vigore dal 24 gen 1961
Le eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario saranno devolute: per il 50% in aumento del patrimonio; per il 50% alla costituzione della riserva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-23