Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale
Art. 2
2 / 25In vigore dal 24 gen 1961
Partecipano di diritto all'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati:
gli Enti che promossero inizialmente la costituzione di esso (e cioè: comune di Siena; Amministrazione provinciale di Siena; Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena);
gli Enti che, successivamente, ottennero il riconoscimento di Enti fondatori (e cioè: Società di esecutori di pie disposizioni - Siena; Azienda autonoma di turismo di Siena; Consorzio agrario provinciale di Siena; Camera confederale del lavoro di Siena;
Associazione provinciale degli agricoltori di di Siena; Unione provinciale senese artigiani - Siena; Banca popolare senese - Siena;
Consorzio vini tipici colli senesi - Siena; Associazione provinciale degli industriali - Siena);
gli Enti già aderenti all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto (e cioè: Federazione italiana industriali produttori ed esportatori vini liquori ed affini; Ente provinciale turismo di Siena; Comune di Montepulciano; Comune di Poggibonsi;
Associazione provinciale commercianti di Siena).
Possono partecipare all'Ente - previa domanda e deliberazione di accoglimento da parte dell'assemblea - gli Enti di diritto pubblico e le persone giuridiche, pubbliche e private, che in generale promuovono od esplicano attività utili all'agricoltura ed in modo particolare attività concernenti la produzione, l'industria ed il commercio dei vini tipici e pregiati e loro derivati.
La partecipazione degli Enti e persone giuridiche ammessi è condizionata anche al versamento di un contributo, stabilito dall'assemblea all'atto della deliberazione di ammissione.
Ciascun Ente partecipante, qualora dissenta dalle deliberazioni di modifiche del presente statuto o dalle deliberazioni che impongono nuovi o diversi contributi finanziari, ha diritto di recedere dalla partecipazione all'Ente.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al presidente dell'Ente, con lettera raccomandata, entro il termine perentorio di un mese (decorrente dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche allo statuto, o dalla data della deliberazione che impone nuovi o diversi contributi finanziari).
L'Ente partecipante recedente non ha diritto ad alcun rimborso delle somme versate, a qualsiasi titolo, all'Ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-sde-2