Art. 1
In vigore dal 24 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati", con sede in Siena, e ne è stato approvato lo statuto;
Viste le deliberazioni n. 1, n. 2 e n. 3 del commissario straordinario del predetto Ente, rispettivamente in data 6 marzo, 29 marzo e 15 settembre 1960, con le quali è stato approvato l'unito statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
È approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati", con sede in Siena, che sostituiscono quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296.
L'allegato statuto, composto di venticinque articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960
GRONCHI
COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 146. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1627#art-rd-1