Art. 1
In vigore dal 31 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, stipulato tra le Associazioni degli Industriali di Novara, Verbania, Cuneo, Cremona e Voghera, con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Legno-Boschivi-Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoaratori Legno; Aristiche e Varie, la, Federazione Nazionale Edili ed Affini: e, in pari data, tra le Associazioni degli Industriali di Novara, Verbania, Cuneo, Cremona e Voghera, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale del Legno ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, sono regolati, per le province di Novara, Cuneo, Cremona e per il comune di Voghera, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle province e del comune sopra indicati, che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-rd-1