Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 47
47 / 55CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 31 dic 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'azienda dovrà rilasciare all'operaio, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprechè non sia in possesso del libretto di lavoro un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze della azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-47