Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 39
39 / 55INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 31 dic 1960
All'operaio licenziato non ai sensi del comma B) dell' per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda, la indennità di licenziamento verrà corrisposta:
1) per l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio 1953 nella misura e con l'anzianità massima prevista dai contratti di lavoro precedenti;
2) per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1 marzo 1953 nella misura di:
a) 4 giorni (32 ore) per ciascuno dei primi quattro anni compiuti;
b) 6 giorni (48 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il quarto e fino al settimo compiuto;
c) 7 giorni (56 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il settimo anno e sino al dodicesimo compiuto;
d) 9 giorni (72 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il dodicesimo e sino al diciottesimo compiuto;
e) 12 giorni (96 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il 18° anno compiuto.
Per il riconoscimento di tali nuove misure non si terrà conto dell'anzianità di servizio maturata sino al 28 febbraio 1953.
Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta di servizio presso l'azienda le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esclusione della frazione di mese.
L'indennità di cui al presente articolo è calcolata sulla paga di fatto e indennità di contingenza. Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo la paga base sarà maggiorata della percentuale minima garantita di cottimo di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-39