Art. 37 · LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai

Art. 37

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LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 31 dic 1960
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità come in caso di licenziamento infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell' (multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo indicativo, rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera. b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione; d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio; e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell' (Inulte e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso . B)Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge. A titolo indicativo, rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) insubordinazione verso i superiori; b) furto; c) trafugamento di schizzi, disegni, modelli, utensili ed altri oggetti o documenti; d) danneggiamento volontario al materiale di lavorazione o alle macchine; e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) rissa nei reparti di lavorazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-37