Contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai
Art. 24
24 / 55SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 31 dic 1960
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal D. L. del O. P.
S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro. rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto oltrechè alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. - Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio può essere dall'azienda considerato dimissionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1495#art-cid-24