CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 52
52 / 69INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 31 dic 1960
La disposizione del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-52