Art. 40 · PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 40

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PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 31 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell' o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno normalmente mediante comunicazione scritta, con un preavviso di sei giorni (48 ore). L'azienda può esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso corrispondendogli l'intera retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-40