CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 35
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In vigore dal 31 dic 1960
Nei reparti e durante le ore di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
È proibito fumare nell'interno del laboratorio ed introdurre nella azienda bevande alcooliche senza il permesso della direzione.
È proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso altra azienda che non sia quella, ove è occupato.
È altresì proibito all'operaio di produrre fuori del laboratorio, per conto proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda ove è occupato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-35