Art. 28 · TRASFERTE
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 28

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TRASFERTE

In vigore dal 31 dic 1960
All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto, dell'alloggio e del pernottamento solo nel caso di dimostrata necessità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-28