Art. 23 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende

Art. 23

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 31 dic 1960
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941. Gli operai d'ambo i sessi hanno diritto in caso di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi con il compenso ragguagliato a 64 ore di retribuzione. Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-23