Art. 9
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949

Art. 9

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In vigore dal 31 dic 1960
L'apprendista dovrà osservare l'orario giornaliero di lavoro fissato per legge e concordato tra le Associazioni di categoria interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-9