Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949
Art. 2
57 / 69In vigore dal 31 dic 1960
Potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età non inferiore ai 14 anni.
In circostanze speciali potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età superiore agli anni 18, in seguito a particolare accordo da stipularsi di volta in volta tra le Associazioni territoriali e le parti interessate.
Per le assunzioni si osserveranno le disposizioni di legge vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-2