Art. 13
Accordo Collettivo Nazionale 18 novembre 1949

Art. 13

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In vigore dal 31 dic 1960
Restano fermi i diritti degli apprendisti assunti in servizio presso le aziende precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto, per i quali vengono confermate le condizioni individuali di miglior favore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-acn-13