Art. 48 · DECORRENZA E DURATA
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 48

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DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 31 dic 1960
Il presente contratto interprovinciale di lavoro avrà una validità di due anni con decorrenza dal 1 marzo 1957 e si intenderà tacitamente rinnovato per uguali periodi di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza. Visto, il Ministro per il tesoro e la previdenza sociale: SULLO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-48