Art. 41 · TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 41

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TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

In vigore dal 31 dic 1960
Nel trapasso e nella trasformazione dell'azienda, lo impiegato che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete. Su il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva, nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennità di anzianità, nonché alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-41