Art. 12 · FESTIVITÀ
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957

Art. 12

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FESTIVITÀ

In vigore dal 31 dic 1960
Oltre alle domeniche ed ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili e la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora. Giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti: a) Festività nazionali: Anniversario della Liberazione: 25 aprile; Festa del Lavoro: 1 maggio: Proclamazione della Repubblica: 2 giugno; Giorno Unità Nazionale: 4 novembre. b) Giorni festivi a tutti gli effetti civili: Capodanno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile; Corpus Domini: mobile; SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 1 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre. Qualora una o più festività di cui alle lettere a) e b) precedenti cadano di domenica od in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto (1/26 della retribuzione mensile), salve restando le eventuali migliori condizioni in atto. Nel caso in cui la festività del S. Patrono coincida con uno dei giorni festivi di cui alle lettere a) e b) sarà sostituita con altro giorno da concordarsi aziendalmente.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1493#art-cid-12