Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, dà stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, stipulato tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi e il Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi, Pubblici Esercizi e Termali, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Unione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi e la Federazione Nazionale dei Lavoratori d'Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti l'articolo 29 del contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo e l'articolo 30 del contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, allegati al predetto accordo; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 39 del 29 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo nazionale 15 maggio 1959, relativo all'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, delle disposizioni indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti da imprese esercenti laboratori di pasticceria, alberghi diurni, stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 14. - VILLA
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