Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1906, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, stipulato tra le Associazioni degli industriali di Milano, Cremona, Ivrea, Genova e Parma, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie; e, in pari data, tra le Associazioni degli Industriali di Milano, Cremona, Ivrea, Genova e Parma, con l'assistenza delle Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale dei Legno ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 dei 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati, per le provincie di Milano, Cremona, Genova, Parma e per il comune di Ivrea, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle provincie e del comune sopra indicati, che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima. Il presente accordo, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI -- SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addì 1 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 3. - VILLA
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