Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952
Art. 41
41 / 54INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 24 dic 1960
In caso di morte dell'operaio l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli, o ai parenti o affini secondo le vigenti norme di legge.
In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1450#art-cid-41