Art. 9 · TRATTAMENTO DI MALATTIA OD INFORTUNIO
CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali

Art. 9

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TRATTAMENTO DI MALATTIA OD INFORTUNIO

In vigore dal 24 dic 1960
In caso di malattia o di infortunio, si applicherà il seguente trattamento: a) per coloro che, superato l'eventuale periodo di prova, abbiano una anzianità di servizio fino a cinque anni compiuti: - conservazione del posto per sei mesi ed intera retribuzione per mesi sei; b) con oltre cinque anni e fino a dieci anni compiuti: - conservazione del posto per nove mesi ed intera retribuzione per mesi nove; c) con oltre dieci anni di anzianità: - conservazione del posto per dodici mesi e retribuzione intera per mesi nove. Alla scadenza del termine sopra indicato, l'azienda, ove proceda al licenziamento del dirigente, è tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia, sempre oltre i termini suddetti, non consenta al dirigente di riprendere servizio, egli può risolvere il rapporto con diritto alla sola indennità di licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-9