Art. 8 · TRASFERIMENTI
CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali

Art. 8

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TRASFERIMENTI

In vigore dal 24 dic 1960
Al dirigente saranno rimborsate le spese inerenti al trasferimento proprio e delle persone a carico, nonché le eventuali maggiori spese per l'alloggio, in quanto esso sia disposto dall'azienda. Nel caso che l'eventualità del trasferimento non sia stata contemplata nel contratto individuale di lavoro, il dirigente potrà non accettare il trasferimento stesso, conservando il diritto all'indennità di licenziamento e di preavviso. In caso di licenziamento intervenuto entro sei mesi dal trasferimento competerà al dirigente il rimborso delle spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine. In caso di trasferimento all'estero saranno presi accordi tra le parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-8