CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali
Art. 7
7 / 23ASPETTATIVA
In vigore dal 24 dic 1960
Al dirigente che ne faccia richiesta per eccezionali e giustificati motivi, sarà concesso un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, con facoltà da parte dell'azienda di non corrispondere la retribuzione.
Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-7