CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali
Art. 21
21 / 23DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 24 dic 1960
Il presente contratto sostituisce il contratto 18 novembre 1948 e ogni altro accordo di rinnovo o modificativo del contratto stesso stipulato fino al 30 aprile 1957.
Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione e avrà durata fino al 31 dicembre 1957.
In caso di mancata disdetta da notificarsi tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.
Norma transitoria.
Per le località e per le aziende, per le quali non siano stati stipulati gli integrativi previsti dall' del presente contratto, si richiama il chiarimento a verbale di cui all'accordo 15 marzo 1952, che qui di seguito si trascrive:
"Le parti si danno atto che, fino a quando non saranno stipulati gli integrativi provinciali, regionali o aziendali, i minimi di stipendio vigenti il 31 dicembre 1950 in virtù del secondo comma dell' del contratto nazionale 18 novembre 1948, sono validi anche nei confronti dei dirigenti di nuova assunzione, fermo restando che ogni rapporto fra le retribuzioni dei dirigenti e le variazioni degli stipendi degli impiegati è in ogni caso soppresso per tutti i dirigenti, sia in servizio che nuovi assunti".
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-21