CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali
Art. 19
19 / 23DISPOSIZIONI GENERALI
In vigore dal 24 dic 1960
Per quanto si riferisce alla materia del servizio militare, delle benemerenze nazionali, delle festività, delle mensilità supplementari oltre le dodici, delle somministrazioni in natura, valgono le norme in vigore per gli impiegati di massima categoria dell'azienda a cui il dirigente appartiene.
Per quant'altro non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-19