CCNL 2 maggio 1957 per i diregenti di aziende comerciali
Art. 14
14 / 23ANZIANITÀ
In vigore dal 24 dic 1960
A tutti gli effetti del presente contratto, l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di appartenenza alla azienda, ivi compreso quello prestato eventualmente in qualità di impiegato, sempre che non sia intervenuta risoluzione e liquidazione di rapporto.
Agli effetti della determinazione dell'anzianità, ogni anno iniziato si computa pro-rata.
All'anzianità come sopra specificata andranno sommate le anzianità convenzionali a cui il dirigente avesse diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-cmp-14