Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 2 dic 1960
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 37. - VILLA
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