Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 dic 1960
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di zona aerea territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1324#art-2