Accordo 10 novembre 1954
Art. 1
17 / 22In vigore dal 24 dic 1960
ACCORDO 10 NOVEMBRE 1954 RELATIVO ALLE QUOTE MENSILI DI CONTINGENZA
Addì 10 novembre 1954
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani, dall'avv. Attilio Parisi e dal dott.
Mario Milano, nonché da una Delegazione composta, dai signori: avv.
Mario Caristo, dott. Alberto Gai, dott. Mario Giovene, avv. Giorgio Marramao e dott. Nicolò Tucci.
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore, dal Segretario Generale aggiunto dott. Bruno Storti, assistiti dai prof. Salvatore Papa;
e
L' UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi, dal dott. Raffaele Vanni, assistiti dal sig. Sergio Cesare Addì 10 novembre 1954 tra, la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA.rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani, dall'avv. Attilio Parisi e dal dott. Mario Milano, nonché da una Delegazione composta dai signori: avv. Mario Caristo, dott. Alberto Gai, dott. Mario Giovene, avv. Giorgio Marramao e dott. Nicolò Tucci.
e
la CONFEDERAZIONE DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario generale prof. Giuseppe Landi, assistito dai sig. Enrico Bruni; con riferimento alla dichiarazione a verbale all', dell'accordo 12 giugno 1954, si conviene:
.
Le quote di nuova contingenza sono, in ogni caso, corrisposte per 26 giornate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-an-1