Accordo 12 giugno 1954
Art. 8
8 / 22AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 24 dic 1960
In relazione a quanto previsto negli dello accordo interconfederale 14 giugno 1952 e nelle norme particolari che sono state stipulate per determinati settori merceologici ai sensi rispettivamente dell'ultimo comma dell' e dell'ultimo comma dell' anzidetti, viene precisato quanto segue ai fini dell'applicazione del presente accordo per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianità:
per l'anzianità, maturata fino alla data del 14 giugno 1952, l'importo dei relativi aumenti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita prima della entrata in vigore del presente accordo, ivi comprese le quote forfettarie di rivalutazione, attribuite ai sensi dell' sopracitato, aumentate del 4 per cento;
per l'anzianità maturata successivamente al 14 giugno 1952 i relativi aumenti saranno applicati, con decorrenza dall'entrata, in vigore del presente accordo, sulle retribuzioni minime conglobate ai fini della regolamentazione odierna e di quelle che saranno stabilite per i settori speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-ag-8