Accordo 12 giugno 1954
Art. 11
11 / 22COORDINAMENTO CON PARTICOLARI PATTUIZIONI
In vigore dal 24 dic 1960
Particolari disposizioni previste da accordi territoriali o di settore che stabiliscano differenziazioni di retribuzione in relazione a caratteristiche ambientali (ad esempio scarti tra capoluogo e centri minori) od a caratteristiche tecniche (ad esempio natura o potenzialità degli impianti) non si intendono modificate dalle norme del presente accordo e restano nella competenza delle associazioni che hanno stipulato i detti accordi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-ag-11