Accordo 12 giugno 1954
Art. 1
1 / 22NUOVE RETRIBUZIONI UNIFICATE
In vigore dal 24 dic 1960
ACCORDO 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO E RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI PER I SETTORI INDUSTRIALI
Addì 12 giugno 1954, in Milano.
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, dal Vice Presidente dott. Sen.
Borletti e dall'ing. Emilio Zacchi, Presidente del Comitato permanente per gli affari sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani, dal prof. Cesare Vannutelli, dal dott.
Filippo Bazzanti, dal dott. Mario Milano e dalla dott.ssa Francesca Ambrogi e con l'intervento di una delegazione industriale composta dai sigg.: avv. Renzo Boccardi, dott. Fausto Alcaro, dott. Aldo Baro, dottor Aldo Bermone, dott. Belmiro Boni, dott. Enzo Ciminelli, avv.
Alfredo Cioffi, dott. Alberto Colli, ing. Giovanni Dito, dott. Ettore Gagliardi, dott. Alberto Gai, dott. Domenico Gattinara, dott.
Vincenzo Gnudi, dottor Guido Goti, dott. Giuseppe Lanza, avv. Carlo Latini. avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Giorgio Miceli, rag. Carlo Molinari, rag. Mario Moretti, dott. Rino Nosadini, dott. Alessandro Padula, dott. Giuseppe Pedone, rag. Armando Priolo, avv. Umberto Ramaccini, dott. Paolo Salmeri, dott. Dino Stefani, ing.
Domenico Zirilli;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore, dal Segretario Generale Aggiunto on. Luigi Morelli, dai Segretari Confederali dott. Brano Storti, dott. Dionigi Coppo e dott. Paolo Cavezzali, nonché dal comm. Ettore Azais, dal prof. Salvatore Papa e dal dott. Mario Fari;
e
l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi, dal dott. Raffaele Vanni e dai signori Giuseppe Raffo, Sergio Cesare e Giuseppe Repetto;
Addì 12 giugno 1954,
tra,
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angolo Costa, dal Vice Presidente dott. Sen.
Borletti e dall'ing. Emilio Zacchi, Presidente del Comitato permanente per gli affari sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani, dal prof. Cesare Vannutelli, dal dott.
Filippo Bazzanti, dal dott. Mario Milano e dalla dott.ssa Francesca Ambrogi e con l'intervento di una delegazione industriale composta dai sigg.: avv. Renzo Boccardi, dott. Fausto Alcaro, dott. Aldo Baro, dottor Aldo Bermone, dott. Belmiro Boni, dott. Enzo Ciminelli, avv.
Alfredo Cioffi, dott. Alberto Colli, ing. Giovanni Dito, dott. Ettore Gagliardi, dott. Alberto Gai, tor Domenico Gattinara, dott. Vincenzo Gnudi, dottor Guido Goti, dott. Giuseppe Lanza, avv. Carlo Latini, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Giorgio Mieli, rag. Carlo Molinari, rag. Mario Moretti, dott. Rino Nosadini, dott.
Alessandro Podula, dott. Giuseppe Pedone, rag. Armando Priolo, avvocato Umberto Ramaccini, dott. Paolo Salmeri, dott. Dino Stefani, ing. Domenico Zirilli;
e
la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario generale prof. Giuseppe Landia, assistito dal sig. Enrico Bruni;
le parti, riconosciuta la opportunità di restituire alla retribuzione dei lavoratori dell'industria maggiore chiarezza e normalità provvedendo alla unificazione in una sola voce retributiva delle attuali paghe basi, delle indennità di contingenza, delle quote di rivalutazione introdotte dagli accordi 5 agosto 1949 e 7 dicembre 1950 e della, indennità di caropane base, nonché di realizzare un organico riassetto delle retribuzioni risultanti da tale conglobamento mediante il loro raggruppamento in apposite zone retributive;
convinte della necessità di non ritardare ulteriormente almeno nella loro parte essenziale, l'attuazione dei provvedimenti già concordati onde ottenere la maggiore possibile distensione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle aziende;
addivengono al presente accordo:
.
NUOVE RETRIBUZIONI UNIFICATE
Per i settori industriali che si uniformano agli accordi interconfederali e che appartengono al gruppo merceologico A, le retribuzioni minime contrattuali unificate per il manovale comune di età superiore ai 20 anni ottenute dal conglobamento delle paghe basi, delle indennità di contingenza e della indennità di caro pane base di lire 20, sono quelle indicate per ciascuna zona nella tabella 1 allegata al presente articolo, Le retribuzioni minime contrattuali per le altre qualifiche operaie, comprensive delle quote di rivalutazione, nonché per le qualifiche speciali ed impiegatizie, saranno ulteriormente fissate dalle Organizzazioni stipulanti non appena convenuti i rapporti per ciascuna qualifica, età e sesso nelle varie zone e definita la sistemazione dei gruppi merceologici B e C.
I rapporti di cui al comma precedente (unici per ciascuna qualifica in ciascuna zona, con le distinzioni per età e per sesso) saranno fissati al livello necessario affinché l'importo risultante non sia inferiore in alcun caso all'importo in atto per la corrispondente qualifica nelle provincie che fanno parte della zona; in ogni caso detti rapporti non saranno inferiori a quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 21 marzo 1951 per i punti di variazione della contingenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-ag-1