CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI›Parte SESTA
Art. 8
119 / 126In vigore dal 22 dic 1960
Per quelle provincie che non abbiano attività cartaria rilevante saranno competenti a risolvere le divergenze i Collegi tecnici più vicini.
I Collegi tecnici provinciali in prima istanza, ed il Collegio tecnico nazionale in definitiva, esamineranno i casi sottoposti dalle competenti organizzazioni ed a seguito delle decisioni del Collegio nazionale stesso, l'inquadramento nella categoria spettante sarà risolto individualmente secondo contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-8-5