CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 7
84 / 126PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO
In vigore dal 22 dic 1960
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
a) agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianità maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio;
b) agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianità maturata come intermedio ai sensi dell' della parte intermedio.
Agli effetti degli scatti di anzianità, il rapporto si considera come non interrotto ma gli scatti già maturati come intermedio, ai sensi della regolamentazione per tale categoria vengono detratti dal numero complessivo di scatti cui il lavoratore ha diritto come impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-7-4