Art. 7 · MUTAMENTO DI MANSIONI
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIIParte TERZA

Art. 7

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MUTAMENTO DI MANSIONI

In vigore dal 22 dic 1960
Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quello allo quali è normalmente adibito, purchè ciò;" non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica. Al lavoratore che sia destinato, per incarico della direzione o di chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella, minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni il lavoratore sarà senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-7-3