CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI›Parte SESTA
Art. 5
116 / 126In vigore dal 22 dic 1960
Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni 30 dalla data della raccomandata di cui all' ultimo comma, ricorrere per erronea ed incompleta valutazione (la parte del Collegio provinciale delle circostanze emerge o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio tecnico nazionale costituito a norma del seguente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-5-5