CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI›Parte SESTA
Art. 4
115 / 126In vigore dal 22 dic 1960
Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questi deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.
Se il componimento non riesce il Collegio tecnico dovrà sentire le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi, quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimità.
Del verbale dovrà essere comunicata al Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con lettera alle associazioni nazionali di categoria competenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-4-5