CCNL del 28 marzo 1958 Parte II›Parte SECONDA
Art. 38
47 / 126DISCIPLINA DEL LAVORO
In vigore dal 22 dic 1960
Per le infrazioni disciplinari la direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
2) multa sino a tre ore di lavoro normale:
3) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell'.
L'importo delle multe sarà devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo tra la Direzione e la Commissione interna.
All'operaio che incorra nelle sottoelencate mancanze potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze gia punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta, la multa o la sospensione:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione: ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è affatto espresso divieto od introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tale caso inoltre l'operaio verrà allontanatoh) alterchi anche con vie di fatto purchè non assumano il carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o conto terzi, allorchè si tratti di lavorazione o
costruzione di lieve
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale ed all'igiene.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-38