Art. 34 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIParte SECONDA

Art. 34

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 22 dic 1960
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote della indennità di anzianità di cui all'articolo precedente: oltre i 2 fino a 8 anni di anzianità, 50%; oltre gli 8 e fino ai 15 anni di anzianità, 75% oltre i 15 anni di anzianità, 100%. Sono esclusi da diritto a qualsiasi indennità, in caso di dimissioni, gli operai che non abbiano superato due anni di anzianità ininterrotta o quel maggior periodo previsto dall'. Verrà invece corrisposta la intera indennità di anzianità di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio per le donne, maternità o compimento dei 55 anni di età per gli uomini e dei 50 per le donne, nonché a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell' della prima (norme generali).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-34