Art. 28 · INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IVParte QUARTA

Art. 28

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 22 dic 1960
Nel caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono però deducibli le somme spettanti per la previdenza prevista all'. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. Si richiamano, inoltre, le norme di cui al R. D. L., 8 gennaio 1942 n. 5 e del D. L. L. 1 agosto 1945 n. 708; circa la concessione di una indennità integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidità permanente dell'impiegato. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
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